Art. 72
Responsabilità
In vigore dal 28 nov 2018
Responsabilità
1. Fatti salvi il diritto al risarcimento e la responsabilità ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2018/1725.
a)
ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali, in conseguenza di un trattamento illecito di dati personali in seguito all'uso dell'N.SIS o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento compiuti da uno Stato membro, ha diritto al risarcimento da parte di quest'ultimo; e
b)
ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di qualsiasi atto incompatibile con il presente regolamento compiuto dall'eu-LISA ha diritto al risarcimento da parte della stessa.
Uno Stato membro o l'eu-LISA sono esonerati in tutto o in parte dalla responsabilità di cui al primo comma se provano che l'evento che ha dato luogo al danno non è loro imputabile.
2. Uno Stato membro è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno arrecato al SIS conseguente all'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, fatto salvo il caso e nella misura in cui l'eu-LISA o un altro Stato membro che partecipa al SIS abbiano omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurne al minimo l'impatto.
3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dal diritto nazionale di tale Stato membro. Le azioni proposte contro l'eu-LISA per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggette alle condizioni previste dai trattati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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