Art. 58

Informazione nel caso di mancata esecuzione di una segnalazione

In vigore dal 28 nov 2018
Informazione nel caso di mancata esecuzione di una segnalazione Se l'azione richiesta non può essere eseguita, lo Stato membro la cui azione è richiesta ne informa senza indugio lo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari.
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