Art. 38
Obiettivi e condizioni di inserimento delle segnalazioni
In vigore dal 28 nov 2018
Obiettivi e condizioni di inserimento delle segnalazioni
1. Gli Stati membri segnalanti inseriscono nel SIS le segnalazioni relative agli oggetti ricercati a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale.
2. Le segnalazioni sono inserite relativamente alle categorie di oggetti agevolmente identificabili indicate di seguito:
a)
veicoli a motore a prescindere dal sistema di propulsione;
b)
rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg;
c)
roulotte;
d)
apparecchiature industriali;
e)
natanti;
f)
motori per natanti;
g)
container;
h)
aeromobili;
i)
motori per aeromobili;
j)
armi da fuoco;
k)
documenti ufficiali in bianco rubati, altrimenti sottratti, smarriti o pretesi tali ma falsi;
l)
documenti di identità rilasciati, quali passaporti, carte d'identità, titoli di soggiorno, documenti di viaggio e patenti di guida rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati, o documenti pretesi tali ma falsi;
m)
carte di circolazione per veicoli e targhe per veicoli rubate, altrimenti sottratte, smarrite o invalidate, o documenti o targhe pretesi tali ma falsi;
n)
banconote (banconote registrate) e banconote false;
o)
prodotti informatici;
p)
componenti identificabili di veicoli a motore;
q)
componenti identificabili di macchinari industriali;
r)
altri oggetti di elevato valore identificabili definiti conformemente al paragrafo 3.
Per quanto riguarda i documenti di cui alle lettere k), l) e m), lo Stato membro segnalante può specificare se tali documenti siano rubati, altrimenti sottratti, smarriti, non validi o falsi.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare il presente regolamento definendo le nuove sottocategorie di oggetti di cui al paragrafo 2, lettere o), p), q) e r) del presente articolo.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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