Art. 39

Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione

In vigore dal 28 nov 2018
Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione 1.   Qualora dall'interrogazione emerga l'esistenza di una segnalazione relativa a un oggetto reperito, l'autorità competente sequestra l'oggetto conformemente al diritto nazionale e si mette in contatto con l'autorità dello Stato membro segnalante per concordare le misure necessarie. A tale scopo possono altresì essere trasmessi dati personali a norma del presente regolamento. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate tramite lo scambio di informazioni supplementari. 3.   Lo Stato membro di esecuzione adotta le misure richieste conformemente al diritto nazionale.
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