Art. 37

Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione

In vigore dal 28 nov 2018
Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione 1.   Nell'ambito dei controlli discreti, dei controlli di indagine o dei controlli specifici, lo Stato membro di esecuzione raccoglie e trasmette allo Stato membro segnalante, totalmente o in parte le informazioni seguenti: a) il fatto che sia stata localizzata la persona oggetto di una segnalazione o che siano stati localizzati gli oggetti di cui all', paragrafo 2, lettere a), b), c), e), g), h), j), k), l), o i mezzi di pagamento diversi dai contanti oggetto di una segnalazione; b) il luogo, l'ora e il motivo del controllo; c) l'itinerario e la destinazione del viaggio; d) le persone che accompagnano la persona interessata o gli occupanti del veicolo, del natante o dell'aeromobile o le persone che accompagnano il possessore del documento in bianco o del documento di identità rilasciato, di cui si può ragionevolmente presumere che siano associati alla persona interessata; e) qualsiasi identità rivelata e qualsiasi descrizione personale della persona che usa il documento in bianco o il documento di identità rilasciato oggetto della segnalazione; f) gli oggetti di cui all', paragrafo 2, lettere a), b), c), e), g), h), j), k) e l), o i mezzi di pagamento diversi dai contanti usati; g) gli oggetti trasportati, compresi i documenti di viaggio; h) le circostanze in cui sono stati localizzati la persona o gli oggetti di cui all', paragrafo 2, lettere a), b), c), e), g), h), j), k) e l), o i mezzi di pagamento diversi dai contanti; i) qualsiasi altra informazione richiesta dallo Stato membro segnalante in conformità dell', paragrafo 2. Se riguardano le categorie particolari di dati personali di cui all' della direttiva (UE) 2016/680, le informazioni di cui al primo comma, lettera i), del presente paragrafo sono trattate conformemente alle condizioni previste da detto articolo e solo se integrano altri dati personali trattati per la stessa finalità. 2.   Lo Stato membro di esecuzione comunica le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite lo scambio di informazioni supplementari. 3.   Il controllo discreto comprende la raccolta discreta del maggior numero possibile di informazioni descritte al paragrafo 1 durante le attività abituali svolte dalle autorità nazionali competenti dello Stato membro di esecuzione. La raccolta di tali informazioni non compromette la natura discreta dei controlli e la persona oggetto della segnalazione non viene in alcun modo informata dell'esistenza della segnalazione. 4.   Il controllo di indagine consiste nell'interrogatorio della persona, anche sulla base delle informazioni o delle domande specifiche aggiunte alla segnalazione dallo Stato membro segnalante ai sensi dell', paragrafo 2. L'interrogatorio è effettuato conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione. 5.   Nell'ambito dei controlli specifici, le persone, i veicoli, i natanti, gli aeromobili, i container e gli oggetti trasportati possono essere perquisiti ai fini di cui all'. Le perquisizioni sono svolte conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di esecuzione. 6.   Se il diritto nazionale dello Stato membro di esecuzione non lo autorizza, il controllo specifico è convertito, per lo Stato membro in questione, in controllo di indagine. Se il diritto nazionale dello Stato membro di esecuzione non lo autorizza, il controllo di indagine è convertito, per lo Stato membro in questione, in controllo discreto. Qualora si applichi la direttiva 2013/48/UE, gli Stati membri provvedono a che il diritto di indagati e imputati di avvalersi di un difensore sia rispettato alle condizioni previste da detta direttiva. 7.   Il paragrafo 6 lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione degli utenti finali le informazioni richieste ai sensi dell', paragrafo 2.
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