Art. 35

Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione

In vigore dal 28 nov 2018
Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione Le informazioni richieste sono comunicate allo Stato membro segnalante tramite scambio di informazioni supplementari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1862:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo