Art. 35 · Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione

Art. 35

Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione

In vigore dal 28 nov 2018
Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione Le informazioni richieste sono comunicate allo Stato membro segnalante tramite scambio di informazioni supplementari.
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