Art. 53

Periodo di riesame delle segnalazioni di persone

In vigore dal 28 nov 2018
Periodo di riesame delle segnalazioni di persone 1.   Le segnalazioni di persone sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare le finalità per le quali sono state inserite. 2.   Uno Stato membro può segnalare una persona ai fini di cui all' e all', paragrafo 1, lettere a) e b), per un periodo di cinque anni. Lo Stato membro segnalante riesamina la necessità di mantenere la segnalazione entro tale periodo di cinque anni. 3.   Uno Stato membro può segnalare una persona ai fini di cui agli per un periodo di tre anni. Lo Stato membro segnalante riesamina la necessità di mantenere la segnalazione entro tale periodo di tre anni. 4.   Uno Stato membro può segnalare una persona ai fini di cui all', paragrafo 1, lettere c), d) ed e), e all' per un periodo di un anno. Lo Stato membro segnalante riesamina la necessità di mantenere la segnalazione entro tale periodo di un anno. 5.   Ciascuno Stato membro fissa, se del caso, tempi di riesame più brevi conformemente al diritto nazionale. 6.   Nel periodo di riesame di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, lo Stato membro segnalante può decidere, a seguito di una valutazione individuale globale che è registrata, di mantenere la segnalazione di una persona per un periodo più a lungo del periodo di riesame, ove ciò sia necessario e proporzionato alle finalità per le quali la segnalazione stessa era stata inserita. In tali casi, i paragrafi 2, 3 o 4 si applicano anche a tale proroga. Ogni proroga è comunicata al CS-SIS. 7.   Le segnalazioni di persone sono cancellate automaticamente allo scadere del periodo di riesame di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, salvo qualora lo Stato membro segnalante abbia informato il CS-SIS della proroga a norma del paragrafo 6. Il CS-SIS segnala automaticamente allo Stato membro segnalante, con quattro mesi d'anticipo, la prevista cancellazione di dati. 8.   Gli Stati membri redigono statistiche sul numero di segnalazioni di persone il cui periodo di conservazione è stato prorogato a norma del paragrafo 6 del presente articolo e le trasmettono, su richiesta, alle autorità di controllo di cui all'. 9.   Non appena risulti chiaro all'ufficio SIRENE che una segnalazione di una persona ha conseguito il suo obiettivo e deve pertanto essere cancellata, esso ne informa immediatamente l'autorità autrice della segnalazione. L'autorità dispone di 15 giorni di calendario dal ricevimento di tale comunicazione per indicare che la segnalazione è stata o sarà cancellata, oppure indica i motivi della conservazione della segnalazione. In caso di mancata ricezione di una risposta alla scadenza del periodo di 15 giorni, l'ufficio SIRENE provvede affinché la segnalazione sia cancellata. Laddove consentito dal diritto nazionale, la segnalazione è cancellata dall'ufficio SIRENE. Gli uffici SIRENE segnalano alla rispettiva autorità di controllo i problemi ricorrenti incontrati nell'attività svolta ai sensi del presente paragrafo.
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