Art. 2
Oggetto
In vigore dal 28 nov 2018
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure applicabili all'inserimento e al trattamento nel SIS delle segnalazioni di persone e oggetti e allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari per la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale.
2. Il presente regolamento prevede anche disposizioni sull'architettura tecnica del SIS, sulle competenze degli Stati membri e dell'agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-LISA»), sulle regole sul trattamento dei dati, sui diritti delle persone interessate e sulla responsabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1862:oj#art-2