Art. 44
Autorità nazionali competenti con diritto di accesso ai dati nel SIS
In vigore dal 28 nov 2018
Autorità nazionali competenti con diritto di accesso ai dati nel SIS
1. Le autorità nazionali competenti hanno accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultarli direttamente o su una copia di dati del SIS ai fini:
a)
dei controlli di frontiera, a norma del regolamento (UE) 2016/399;
b)
dei controlli di polizia e doganali effettuati all'interno dello Stato membro interessato e del relativo coordinamento da parte delle autorità designate;
c)
della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine o del perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi o dell'esecuzione di sanzioni penali, nello Stato membro interessato, purché si applichi la direttiva (UE) 2016/680;
d)
dell'esame delle condizioni e dell'adozione di decisioni in materia di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri, compreso sui permessi di soggiorno e sui visti per soggiorni di lunga durata, e in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi, nonché delle verifiche sui cittadini di paesi terzi che entrano o soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri;
e)
dei controlli di sicurezza sui cittadini di paesi terzi che chiedono la protezione internazionale, nella misura in cui tali autorità che eseguono i controlli non si configurino come «autorità accertanti» ai sensi dell', lettera f), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (38) e, se del caso, della consulenza fornita in conformità del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio (39);
2. Il diritto di accesso ai dati nel SIS e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati dalle autorità nazionali competenti che sono responsabili della naturalizzazione, come previsto nel diritto interno, ai fini dell'esame della domanda di naturalizzazione.
3. Il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati anche dalle autorità giudiziarie nazionali, comprese quelle competenti per l'avvio dell'azione penale e per le indagini giudiziarie prima di un'imputazione, nell'assolvimento delle loro funzioni, come previsto nel diritto nazionale, e dalle relative autorità di coordinamento.
4. Le autorità competenti di cui al presente articolo sono inserite nell'elenco di cui all', paragrafo 7.
Storico versioni
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