Art. 45

Servizi competenti per l'immatricolazione dei veicoli

In vigore dal 28 nov 2018
Servizi competenti per l'immatricolazione dei veicoli 1.   I servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione dei veicoli ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio (40) hanno accesso ai dati inseriti nel SIS a norma dell', paragrafo 2, lettere a), b), c), m) e p) del presente regolamento, al solo scopo di verificare che i veicoli e le relative carte di circolazione e targhe di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti o siano falsi o non siano ricercati a fini di prova in un procedimento penale. L'accesso ai dati da parte dei servizi di cui al primo comma, è disciplinato dal diritto nazionale ed è limitato alle specifiche competenze dei servizi interessati 2.   I servizi di cui al paragrafo 1 che sono servizi pubblici hanno il diritto di consultare direttamente i dati nel SIS. 3.   I servizi di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non sono servizi pubblici accedono ai dati nel SIS soltanto per il tramite di un'autorità di cui all'. Tale autorità ha il diritto di consultare tali dati direttamente e di trasmetterli al servizio competente. Lo Stato membro interessato provvede affinché il servizio in questione e il suo personale siano tenuti al rispetto di tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati trasmessi loro da detta autorità. 4.   L' non si applica all'accesso al SIS ottenuto a norma del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, ad opera dei servizi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, di informazioni ottenute mediante la consultazione del SIS è disciplinata dal diritto nazionale.
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