Art. 47
Servizi competenti per la registrazione di armi da fuoco
In vigore dal 28 nov 2018
Servizi competenti per la registrazione di armi da fuoco
1. I servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei certificati di registrazione per le armi da fuoco hanno accesso ai dati relativi alle persone inseriti nel SIS a norma degli e ai dati relativi alle armi da fuoco inseriti nel SIS a norma dell', paragrafo 2. L'accesso è esercitato per verificare se la persona che chiede la registrazione sia ricercata per l'arresto a fini di consegna o di estradizione o ai fini di un controllo discreto, di indagine o specifico, o se le armi da fuoco di cui è richiesta la registrazione siano ricercate a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale.
2. L'accesso ai dati da parte dei servizi di cui al paragrafo 1 è disciplinato dal diritto nazionale ed è limitato alle specifiche competenze dei servizi interessati.
3. I servizi di cui al paragrafo 1 che sono servizi pubblici hanno il diritto di consultare direttamente i dati nel SIS.
4. I servizi di cui al paragrafo 1 che non sono servizi governativi hanno accesso ai dati nel SIS solo per il tramite di un'autorità di cui all'. Tale autorità ha il diritto di accedere direttamente ai dati e informa il servizio interessato se l'arma da fuoco può essere registrata o meno. Lo Stato membro interessato provvede affinché il servizio in questione e il suo personale siano tenuti al rispetto di tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati trasmessi loro da detta autorità.
5. L' non si applica all'accesso al SIS ottenuto a norma del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, ad opera dei servizi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, di informazioni ottenute mediante la consultazione del SIS è disciplinata dal diritto nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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