Art. 48

Accesso di Europol ai dati SIS

In vigore dal 28 nov 2018
Accesso di Europol ai dati SIS 1.   L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), istituita dal regolamento (UE) 2016/794, ove necessario all'adempimento del suo mandato, ha il diritto di accedere ai dati nel SIS e di consultarli. Europol può anche scambiare e richiedere ulteriori informazioni supplementari in conformità delle disposizioni del manuale SIRENE. 2.   Qualora un'interrogazione effettuata da Europol riveli la presenza di una segnalazione nel SIS, Europol ne informa lo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari a mezzo dell'infrastruttura di comunicazione e conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE. Finché non è in grado di utilizzare le funzionalità previste per lo scambio di informazioni supplementari, Europol informa lo Stato membro segnalante tramite i canali definiti dal regolamento (UE) 2016/794. 3.   Europol può trattare le informazioni supplementari fornitele dagli Stati membri a fini di raffronto con le proprie banche dati e i progetti di analisi operativa, allo scopo di identificare collegamenti o altri nessi pertinenti e per le analisi strategiche, tematiche od operative di cui all', paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/794. Qualsiasi trattamento di informazioni supplementari da parte di Europol ai fini del presente articolo è effettuato in conformità di tale regolamento. 4.   L'uso da parte di Europol delle informazioni ottenute tramite un'interrogazione del SIS o tramite il trattamento di informazioni supplementari è soggetto al consenso dello Stato membro segnalante. Se lo Stato membro acconsente all'uso di tali informazioni, il loro trattamento da parte di Europol è disciplinato dal regolamento (UE) 2016/794. Le informazioni sono trasmesse da Europol a paesi terzi e organismi terzi solo con il consenso dello Stato membro segnalante e in modo pienamente conforme alla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati. 5.   Europol: a) fatti salvi i paragrafi 4 e 6, non collega parti del SIS, né trasferisce i dati in esso contenuti cui ha accesso, a sistemi di raccolta e trattamento di dati gestito da Europol o mantenuti presso di essa e non scarica o copia altrimenti parti del SIS; b) in deroga all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794, cancella le informazioni supplementari contenenti dati personali entro un anno dalla cancellazione della relativa segnalazione. A titolo di deroga, se Europol dispone di informazioni nelle proprie banche dati o nei progetti di analisi operativa su un caso cui si riferiscono le informazioni supplementari, Europol può, in via eccezionale, continuare a conservare le informazioni supplementari per svolgere i suoi compiti, ove necessario. Europol informa lo Stato membro segnalante e quello di esecuzione dell'ulteriore conservazione di tali informazioni supplementari e ne fornisce una giustificazione; c) limita l'accesso ai dati nel SIS, comprese le informazioni supplementari, al proprio personale specificamente autorizzato che necessita dell'accesso a tali dati per l'assolvimento dei propri compiti; d) adotta e applica misure per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'autocontrollo a norma degli ; e) provvede affinché il proprio personale autorizzato a trattare i dati del SIS riceva una formazione e informazioni adeguate a norma dell', paragrafo 1; e f) fatto salvo il regolamento (UE) 2016/794, consente al Garante europeo della protezione dei dati di sorvegliare ed esaminare le attività da essa svolte nell'esercizio del suo diritto di accesso ai dati nel SIS e di consultazione degli stessi e nello scambio e nel trattamento di informazioni supplementari. 6.   Europol duplica dal SIS i dati contenuti soltanto per fini tecnici, sempreché tale duplicazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte di personale debitamente autorizzato di Europol. Il presente regolamento si applica a tali copie. La copia tecnica è usata solamente al fine di conservare i dati SIS mentre tali dati sono consultati. Una volta consultati i dati, la copia è cancellata. Tali usi non sono considerati scaricamento o duplicazione illeciti di dati SIS. Europol non copia i dati di una segnalazione né i dati complementari trasmessi dagli Stati membri o dal CS-SIS. 7.   Per verificare la liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire un'adeguata sicurezza e integrità dei dati, Europol conserva registri di tutti gli accessi al SIS e le interrogazioni del SIS a norma dell'. Tali registri e tale documentazione non sono considerati scaricamenti o duplicazioni illeciti di parti del SIS. 8.   Gli Stati membri informano Europol, tramite lo scambio di informazioni supplementari, in merito a qualsiasi riscontro positivo (hit) su segnalazioni relative a reati di terrorismo. Gli Stati membri possono eccezionalmente non informare Europol, se ciò comprometterebbe le indagini in corso, la sicurezza di una persona, o sarebbe in contrasto con gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro segnalante. 9.   Il paragrafo 8 si applica a decorrere dalla data in cui Europol è in grado di ricevere informazioni supplementari in conformità del paragrafo 1.
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