Art. 50
Accesso ai dati SIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e dei membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione
In vigore dal 28 nov 2018
Accesso ai dati SIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e dei membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione
1. A norma dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1624, i membri delle squadre ai sensi dell', punti 8) e 9), di tale regolamento hanno, nell'ambito dei rispettivi mandati e a condizione che siano autorizzati a effettuare controlli a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento e abbiano ricevuto la formazione necessaria a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento il diritto di accedere ai dati nel SIS e di consultarli, nella misura in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei loro compiti e sia richiesto dal piano operativo per un'operazione specifica. L'accesso ai dati nel SIS non è esteso ad altri membri delle squadre.
2. I membri delle squadre di cui al paragrafo 1 esercitano il diritto di accedere ai dati nel SIS e di consultarli in conformità del paragrafo 1 tramite un'interfaccia tecnica. L'interfaccia tecnica è istituita e gestita dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e permette un collegamento diretto con il SIS centrale.
3. Qualora un'interrogazione effettuata da un membro delle squadre di cui al paragrafo 1 del presente articolo riveli l'esistenza di una segnalazione nel SIS, lo Stato membro segnalante ne è informato. In conformità dell' del regolamento (UE) 2016/1624, i membri delle squadre intervengono esclusivamente in risposta a una segnalazione nel SIS sotto il controllo e, di norma, in presenza di guardie di frontiera o di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio dello Stato membro ospitante in cui operano. Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre ad agire per suo conto.
4. Per verificare la liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire un'adeguata sicurezza e integrità dei dati, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conserva registri di tutti gli accessi al SIS e le interrogazioni del SIS in conformità dell'.
5. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera adotta e applica misure per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'autocontrollo a norma degli e provvede affinché le squadre di cui al paragrafo 1 del presente articolo applichino tali misure.
6. Il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1624 concernenti la protezione dei dati né la responsabilità dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati.
7. Fatto salvo il paragrafo 2, nessuna parte del SIS è collegata a un sistema di raccolta e trattamento di dati gestito dalle squadre di cui al paragrafo1 o dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e nessun dato nel SIS a cui hanno accesso tali squadre è trasferito a tale sistema. Nessuna parte del SIS può essere scaricata o copiata. La registrazione degli accessi e delle interrogazioni non è considerata scaricamento o duplicazione illecita di dati nel SIS.
8. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera consente al Garante europeo della protezione dei dati di sorvegliare ed esaminare le attività svolte dalle squadre di cui al presente articolo nell'esercizio del loro diritto di accesso ai dati nel SIS e di consultazione degli stessi. Ciò non pregiudica le ulteriori disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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