Art. 46

Servizi competenti per l'immatricolazione di natanti e aeromobili

In vigore dal 28 nov 2018
Servizi competenti per l'immatricolazione di natanti e aeromobili 1.   I servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei certificati d'immatricolazione o per la gestione del traffico di natanti, compresi i relativi motori, e di aeromobili, compresi i relativi motori, hanno accesso ai seguenti dati inseriti nel SIS a norma dell', paragrafo 2, al solo scopo di verificare che i natanti, compresi i relativi motori, e gli aeromobili, compresi i relativi motori, di cui è richiesta l'immatricolazione o che sono oggetto della gestione del traffico non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti o non siano ricercati a fini di prova in un procedimento penale: a) dati relativi a natanti; b) dati relativi a motori per natanti; c) dati relativi ad aeromobili; d) dati relativi a motori per aeromobili. L'accesso ai dati da parte dei servizi di cui al primo comma è disciplinato dal diritto nazionale ed è limitato alle specifiche competenze dei servizi interessati. 2.   I servizi di cui al paragrafo 1 che sono servizi pubblici hanno il diritto di consultare direttamente i dati nel SIS. 3.   I servizi di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non sono servizi pubblici accedono ai dati nel SIS soltanto per il tramite di un'autorità di cui all'. Tale autorità ha il diritto di consultare i dati direttamente e di trasmetterli al servizio competente. Lo Stato membro interessato provvede affinché il servizio in questione e il suo personale siano tenuti al rispetto di tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati trasmessi loro da detta autorità. 4.   L' non si applica all'accesso al SIS ottenuto a norma del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, ad opera dei servizi di cui al paragrafo 1 del presente articolo di informazioni ottenute mediante la consultazione del SIS, è disciplinata dal diritto nazionale.
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