Art. 47 · Servizi competenti per la registrazione di armi da fuoco

Art. 47

Servizi competenti per la registrazione di armi da fuoco

In vigore dal 28 nov 2018
Servizi competenti per la registrazione di armi da fuoco 1.   I servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei certificati di registrazione per le armi da fuoco hanno accesso ai dati relativi alle persone inseriti nel SIS a norma degli e ai dati relativi alle armi da fuoco inseriti nel SIS a norma dell', paragrafo 2. L'accesso è esercitato per verificare se la persona che chiede la registrazione sia ricercata per l'arresto a fini di consegna o di estradizione o ai fini di un controllo discreto, di indagine o specifico, o se le armi da fuoco di cui è richiesta la registrazione siano ricercate a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale. 2.   L'accesso ai dati da parte dei servizi di cui al paragrafo 1 è disciplinato dal diritto nazionale ed è limitato alle specifiche competenze dei servizi interessati. 3.   I servizi di cui al paragrafo 1 che sono servizi pubblici hanno il diritto di consultare direttamente i dati nel SIS. 4.   I servizi di cui al paragrafo 1 che non sono servizi governativi hanno accesso ai dati nel SIS solo per il tramite di un'autorità di cui all'. Tale autorità ha il diritto di accedere direttamente ai dati e informa il servizio interessato se l'arma da fuoco può essere registrata o meno. Lo Stato membro interessato provvede affinché il servizio in questione e il suo personale siano tenuti al rispetto di tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati trasmessi loro da detta autorità. 5.   L' non si applica all'accesso al SIS ottenuto a norma del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, ad opera dei servizi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, di informazioni ottenute mediante la consultazione del SIS è disciplinata dal diritto nazionale.
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