Art. 6
Sistemi nazionali
In vigore dal 28 nov 2018
Sistemi nazionali
Ciascuno Stato membro è competente per l'istituzione, l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo del proprio N.SIS e per il collegamento del proprio N.SIS all'NI-SIS.
Ciascuno Stato membro è responsabile di garantire la disponibilità ininterrotta dei dati SIS agli utenti finali.
Ciascuno Stato membro trasmette le proprie segnalazioni tramite il proprio N.SIS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1862:oj#art-6