Art. 63
Modifiche al regolamento (CE) n. 1987/2006
In vigore dal 28 nov 2018
Modifiche al regolamento (CE) n. 1987/2006
Il regolamento (CE) n. 1987/2006 è così modificato:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Sistemi nazionali
1. Ciascuno Stato membro è competente per l'istituzione, l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo del proprio N.SIS II e per il suo collegamento all'NI-SIS.
2. Ciascuno Stato membro è responsabile di garantire la disponibilità ininterrotta dei dati SIS II agli utenti finali.»;
2)
l' è sostituito dal seguente:
«
Riservatezza – Stati membri
1. Ogni Stato membro applica le proprie norme nazionali in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS II e con le informazioni supplementari, conformemente alla propria legislazione nazionale. Tale obbligo vincola tali soggetti e organismi anche dopo che avranno rispettivamente lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.
2. Se collabora con contraenti esterni per un qualsiasi compito relativo al SIS II, lo Stato membro monitora da vicino le attività del contraente per garantire il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, in particolare sulla sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati.
3. La gestione operativa dell'N.SIS II o delle copie tecniche non può essere affidata a imprese o organizzazioni private.»;
3)
l' è così modificato:
a)
è inserito il seguente paragrafo:
«3 bis. L'organo di gestione sviluppa e gestisce un meccanismo e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità sui dati contenuti nel CS-SIS. A tale riguardo, esso riferisce periodicamente agli Stati membri.
L'organo di gestione riferisce periodicamente alla Commissione in merito ai problemi incontrati, dandone comunicazione anche agli Stati membri interessati.
La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai problemi di qualità dei dati incontrati.»;
b)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. La gestione operativa del SIS II centrale consiste nell'insieme dei compiti necessari al funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 del SIS II centrale, ai sensi del presente regolamento, e comprende in particolare le attività di manutenzione e gli adattamenti tecnici necessari per il buon funzionamento del sistema. Tali compiti comprendono anche il coordinamento, la gestione e il sostegno delle attività di collaudo per il SIS II centrale e i N.SIS II che garantiscono che il SIS II centrale e i N.SIS II operino secondo i requisiti per la conformità tecnica di cui all'.»;
4)
all' sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3. Se collabora con contraenti esterni per un qualsiasi compito relativo al SIS II, l'organo di gestione monitora da vicino le attività del contraente per garantire il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, in particolare sulla sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati.
4. La gestione operativa del CS-SIS non può essere affidata a imprese o organizzazioni private.»;
5)
all', paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:
«k bis)
tipo di reato;»;
6)
all', è aggiunto il paragrafo seguente:
«Qualora la decisione di respingimento e di rifiuto di soggiorno di cui all', paragrafo 2, sia connessa a un reato di terrorismo, il caso è ritenuto adeguato, pertinente e sufficientemente importante da giustificare una segnalazione nel SIS II. Per motivi di sicurezza pubblica o nazionale, gli Stati membri possono eccezionalmente astenersi dall'inserire una segnalazione, quando la stessa rischi di ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari.»;
7)
l' è sostituito dal seguente:
«
Norme specifiche per l'inserimento, la verifica o l'interrogazione tramite fotografie e impronte digitali
1. Fotografie e impronte digitali possono essere inserite solo previo controllo speciale di qualità per accertare che esse soddisfino gli standard minimi di qualità dei dati. Le specifiche sul controllo speciale di qualità sono stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
2. Qualora siano disponibili dati relativi alle fotografie e alle impronte digitali in una segnalazione nel SIS II, tali dati sono usati per confermare l'identità di una persona reperita grazie all'interrogazione del SIS II con dati alfanumerici.
3. I dati relativi alle impronte digitali possono essere consultati in tutti i casi per identificare una persona. Tuttavia, i dati relativi alle impronte digitali sono consultati per identificare una persona se l'identità della persona non può essere accertata con altri mezzi. A tal fine il SIS II centrale contiene un sistema automatico per il riconoscimento delle impronte digitali (AFIS).
4. I dati relativi alle impronte digitali nel SIS II in relazione a segnalazioni inserite a norma degli possono essere consultati anche usando serie complete o incomplete di impronte digitali rinvenute sul luogo di un reato grave o di un reato di terrorismo oggetto di indagine, qualora si possa stabilire con un elevato grado di probabilità che tali serie di impronte appartengono a un autore del reato, e purché l'interrogazione sia effettuata simultaneamente nelle pertinenti banche dati nazionali di impronte digitali dello Stato membro.»;
8)
l' è sostituito dal seguente:
«
Condizioni per inserire la segnalazione di cittadini di paesi terzi oggetto di provvedimenti restrittivi
1. Le segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento restrittivo diretto a impedirne l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri, disposto in conformità di atti giuridici adottati dal Consiglio, compresi i provvedimenti esecutivi di un divieto di viaggio emanato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sono inserite nel SIS II, nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni relative alla qualità dei dati, ai fini del respingimento e rifiuto di soggiorno.
2. Le segnalazioni sono inserite, aggiornate e cancellate dall'autorità competente dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea al momento dell'adozione della misura. Se detto Stato membro non ha accesso al SIS II o in caso di segnalazioni inserite a norma del presente regolamento, la competenza spetta allo Stato membro che esercita la presidenza successiva e che ha accesso al SIS II, compreso alle segnalazioni inserite a norma del presente regolamento.
Gli Stati membri predispongono le procedure necessarie per inserire, aggiornare e cancellare tali segnalazioni.»;
9)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 27 bis
Accesso di Europol ai dati SIS II
1. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), ove necessario all'adempimento del suo mandato, ha il diritto di accedere ai dati nel SIS II e di consultarli. Europol può altresì scambiare e richiedere ulteriori informazioni supplementari in conformità delle disposizioni del manuale SIRENE.
2. Qualora un'interrogazione effettuata da Europol riveli la presenza di una segnalazione nel SIS II, Europol ne informa lo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari a mezzo dell'infrastruttura di comunicazione e conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE. Finché non è in grado di utilizzare le funzionalità previste per lo scambio di informazioni supplementari, Europol informa lo Stato membro segnalante tramite i canali definiti dal regolamento (UE) 2016/794.
3. Europol può trattare le informazioni supplementari fornitele dagli Stati membri a fini di raffronto con le proprie banche dati e i progetti di analisi operativa, allo scopo di identificare collegamenti o altri nessi pertinenti e per analisi strategiche, tematiche od operative definite all', paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/794. Qualsiasi trattamento di informazioni supplementari da parte di Europol ai fini del presente articolo è effettuato in conformità di tale regolamento.
4. L'uso da parte di Europol delle informazioni ottenute tramite un'interrogazione del SIS II o tramite il trattamento di informazioni supplementari è soggetto al consenso dello Stato membro segnalante. Se lo Stato membro acconsente all'uso di tali informazioni, il loro trattamento da parte di Europol è disciplinato dal regolamento (UE) 2016/794. Le informazioni sono trasmesse da Europol a paesi terzi e organismi terzi solo con il consenso dello Stato membro segnalante e nel pieno rispetto della normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati.
5. Europol:
a)
fatti salvi i paragrafi 4 e 6, non collega parti del SIS II, né trasferisce i dati in esso contenuti cui ha accesso, a sistemi di raccolta e trattamento di dati gestito da o presso di essa e non scarica o copia altrimenti parti del SIS II;
b)
in deroga all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794, cancella le informazioni supplementari contenenti dati personali entro un anno dalla cancellazione della relativa segnalazione. A titolo di deroga, se Europol dispone di informazioni nelle proprie banche dati o nei progetti di analisi operativa su un caso cui si riferiscono le informazioni supplementari, Europol può, in via eccezionale, continuare a conservare le informazioni supplementari per svolgere i suoi compiti, ove necessario. Europol informa lo Stato membro segnalante e quello di esecuzione dell'ulteriore conservazione di tali informazioni supplementari e fornisce una giustificazione;
c)
limita l'accesso ai dati nel SIS II, comprese le informazioni supplementari, al proprio personale specificamente autorizzato che necessita dell'accesso a tali dati ai fini dell'assolvimento dei propri compiti;
d)
adotta e applica misure per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'autocontrollo a norma degli ;
e)
provvede affinché il proprio personale autorizzato a trattare i dati del SIS II riceva una formazione e informazioni adeguate a norma dell';
f)
fatto salvo il regolamento (UE) 2016/794, consente al Garante europeo della protezione dei dati di sorvegliare ed esaminare le attività da essa svolte nell'esercizio del suo diritto di accesso ai dati nel SIS II e di consultazione degli stessi e nello scambio e nel trattamento di informazioni supplementari.
6. Europol può duplicare i dati dal SIS II soltanto per fini tecnici, sempreché tale duplicazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte del personale debitamente autorizzato di Europol. Il presente regolamento si applica a tali copie. La copia tecnica è usata soltanto al fine di conservare i dati SIS II mentre tali dati sono consultati. Una volta consultati i dati, la copia è cancellata. Tali usi non sono considerati scaricamento o duplicazione illeciti di dati SIS II. Europol non copia i dati in una segnalazione né i dati complementari trasmessi dagli Stati membri o dal CS-SIS II.
7. Per verificare la liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire un'adeguata sicurezza e integrità dei dati, Europol conserva registri di tutti gli accessi al SIS II e le interrogazioni del SIS II in conformità dell'. Tali registri e tale documentazione non sono considerati scaricamenti o duplicazioni illeciti di parti del SIS II.
8. Gli Stati membri informano Europol, tramite lo scambio di informazioni supplementari, in merito a qualsiasi riscontro positivo (hit) su segnalazioni relative a reati di terrorismo. Gli Stati membri possono eccezionalmente non informare Europol, se ciò comprometterebbe le indagini in corso, la sicurezza di una persona, o sarebbe in contrasto con gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro segnalante.
9. Il paragrafo 8 si applica a decorrere dalla data in cui Europol è in grado di ricevere informazioni supplementari in conformità del paragrafo 1.
Articolo 27 ter
Accesso ai dati nel SIS II da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e dei membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione
1. A norma dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), i membri delle squadre di cui all', punti 8) e 9), di tale regolamento hanno, nell'ambito dei rispettivi mandati e a condizione che siano autorizzati a effettuare controlli a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento e abbiano ricevuto la formazione necessaria a norma dell' del presente regolamento il diritto di accedere ai dati nel SIS II e di consultarli, nella misura in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei loro compiti e sia richiesto dal piano operativo per un'operazione specifica. L'accesso ai dati nel SIS II non è esteso ad altri membri delle squadre.
2. I membri delle squadre di cui al paragrafo 1 esercitano il diritto di accedere ai dati nel SIS II e di consultarli in conformità del paragrafo 1 tramite un'interfaccia tecnica. L'interfaccia tecnica è istituita e gestita dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e permette un collegamento diretto con il SIS II centrale.
3. Qualora un'interrogazione effettuata da un membro delle squadre di cui al paragrafo 1 del presente articolo riveli l'esistenza di una segnalazione nel SIS II, lo Stato membro segnalante ne è informato. In conformità dell' del regolamento (UE) 2016/1624, i membri delle squadre intervengono esclusivamente in risposta a una segnalazione nel SIS II sotto il controllo e, di norma, in presenza di guardie di frontiera o di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio dello Stato membro ospitante in cui operano. Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre ad agire per suo conto.
4. Per verificare la liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire un'adeguata sicurezza e integrità dei dati, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conserva registri di tutti gli accessi al SIS II e le interrogazioni del SIS II in conformità delle disposizioni dell'.
5. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera adotta e applica misure per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'autocontrollo a norma degli e provvede affinché le squadre di cui al paragrafo 1 del presente articolo applichino tali misure.
6. Il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1624 concernenti la protezione dei dati né la responsabilità dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati.
7. Fatto salvo il paragrafo 2, nessuna parte del SIS II è collegata a un sistema di raccolta e trattamento di dati gestito dalle squadre di cui al paragrafo 1 o dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e nessun dato nel SIS II a cui hanno accesso tali squadre è trasferito a tale sistema. Nessuna parte del SIS II può essere scaricata o copiata. La registrazione degli accessi e delle interrogazioni non è considerata scaricamento o duplicazione di dati del SIS II.
8. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera consente al Garante europeo della protezione dei dati di sorvegliare ed esaminare le attività svolte dalle squadre di cui al presente articolo nell'esercizio del loro diritto di accesso ai dati nel SIS II e di consultazione degli stessi. Ciò non pregiudica le ulteriori disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).
(*1) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53)."
(*2) Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1)."
(*3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)»."
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