Art. 6

Sistemi nazionali

In vigore dal 28 nov 2018
Sistemi nazionali Ciascuno Stato membro è competente per l'istituzione, l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo del proprio N.SIS e per il collegamento all'NI-SIS. Ciascuno Stato membro è responsabile di garantire la disponibilità ininterrotta dei dati SIS agli utenti finali. Ciascuno Stato membro trasmette le proprie segnalazioni tramite il proprio N.SIS.
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