Art. 12
Tenuta dei registri a livello nazionale
In vigore dal 28 nov 2018
Tenuta dei registri a livello nazionale
1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell'ambito del CS-SIS siano registrati nei rispettivi N.SIS per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dell'N.SIS, nonché l'integrità e la sicurezza dei dati. Tale requisito non si applica ai processi automatici di cui all', paragrafo 6, lettere a), b) e c).
2. I registri riportano, in particolare, la cronistoria della segnalazione, la data e l'ora dell'attività di trattamento dei dati, i dati usati per effettuare un'interrogazione, un riferimento ai dati trattati e gli identificatori di utente individuali e unici dell'autorità competente e della persona che effettua il trattamento dei dati.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se l'interrogazione è effettuata con dati dattiloscopici o un'immagine del volto in conformità dell', i registri riportano il tipo di dati usati per effettuare l'interrogazione anziché i dati effettivi.
4. I registri sono utilizzati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati tre anni dopo la loro creazione. I registri contenenti la cronistoria delle segnalazioni sono cancellati tre anni dopo la cancellazione delle segnalazioni.
5. I registri possono essere tenuti più a lungo dei termini di cui al paragrafo 4 se sono necessari per procedure di controllo già in corso.
6. Le autorità nazionali competenti incaricate di verificare la legittimità dell'interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dell'N.SIS e l'integrità e la sicurezza dei dati hanno accesso a tali registri, nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell'assolvimento dei loro compiti.
Storico versioni
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