Art. 33
Norme specifiche per la verifica o l'interrogazione tramite fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici
In vigore dal 28 nov 2018
Norme specifiche per la verifica o l'interrogazione tramite fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici
1. Qualora siano disponibili fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici in una segnalazione nel SIS, tali fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici sono usati per confermare l'identità di una persona reperita grazie all'interrogazione del SIS con dati alfanumerici.
2. I dati dattiloscopici possono essere consultati in tutti i casi per identificare una persona. Tuttavia i dati dattiloscopici sono consultati a fini di identificazione di una persona se l'identità della persona non può essere accertata con altri mezzi. A tal fine il SIS centrale contiene un sistema automatico per il riconoscimento delle impronte digitali (AFIS).
3. I dati dattiloscopici nel SIS in relazione a segnalazioni inserite a norma degli possono essere consultati anche usando serie complete o incomplete di impronte digitali o palmari rinvenute sul luogo di un reato grave o di un reato di terrorismo oggetto di indagine qualora si possa stabilire con un elevato grado di probabilità che tali serie di impronte appartengono a un autore del reato e purché l'interrogazione sia effettuata simultaneamente nelle pertinenti banche dati nazionali di impronte digitali dello Stato membro.
4. Non appena divenga tecnicamente possibile, e garantendo al contempo un grado elevato di affidabilità dell'identificazione, è possibile ricorrere a fotografie e immagini del volto per identificare una persona presso valichi di frontiera regolari.
Prima che questa funzionalità sia attuata nel SIS, la Commissione presenta una relazione sulla disponibilità, sullo stato di preparazione e sull'affidabilità della tecnologia necessaria. Il Parlamento europeo è consultato in merito alla relazione.
Dopo l'inizio dell'uso della funzionalità ai valichi di frontiera regolari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per integrare il presente regolamento riguardo alla determinazione degli altri casi in cui è possibile ricorrere a fotografie e immagini del volto per identificare le persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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