Art. 32

Norme specifiche per inserire fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici

In vigore dal 28 nov 2018
Norme specifiche per inserire fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici 1.   Sono inseriti nel SIS unicamente le fotografie, le immagini del volto e i dati dattiloscopici di cui all', paragrafo 2, lettere w) e x) che soddisfano norme minime di qualità dei dati e specifiche tecniche. Tali dati sono inseriti solo previo controllo di qualità volto ad accertare che siano state soddisfatte le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche. 2.   I dati dattiloscopici inseriti nel SIS possono essere costituiti da una a dieci impronte digitali piane e da una a dieci impronte digitali rollate. Possono inoltre includere due impronte palmari. 3.   Per l'archiviazione dei dati biometrici di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono stabilite norme minime di qualità e specifiche tecniche in conformità del paragrafo 4 del presente articolo. Tali norme minime di qualità e specifiche tecniche stabiliscono il livello di qualità richiesto per l'uso dei dati ai fini della verifica dell'identità della persona in conformità dell', paragrafo 1, e per l'uso dei dati ai fini dell'identificazione della persona in conformità dell', paragrafi da 2 a 4. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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Norme specifiche per inserire fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici (Art. 32 Regolamento (UE) 2018/1861) — Testo vigente | Portale Normativo