Art. 30
Consultazione in caso di riscontro positivo (hit) riguardante un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi
In vigore dal 28 nov 2018
Consultazione in caso di riscontro positivo (hit) riguardante un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi
Qualora uno Stato membro constati un riscontro positivo (hit) su una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno inserita da uno Stato membro e riguardante un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano attraverso lo scambio di informazioni supplementari in conformità delle disposizioni seguenti:
a)
lo Stato membro di esecuzione informa lo Stato membro segnalante in merito alla situazione,
b)
lo Stato membro segnalante avvia la procedura di cui all';
c)
lo Stato membro segnalante comunica allo Stato membro di esecuzione l'esito della consultazione.
La decisione riguardante l'ingresso del cittadino di paese terzo è adottata dallo Stato membro di esecuzione in conformità del regolamento (UE) 2016/399.
Storico versioni
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