Art. 28

Consultazione preliminare prima dell'inserimento di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno

In vigore dal 28 nov 2018
Consultazione preliminare prima dell'inserimento di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno Qualora uno Stato membro abbia adottato la decisione di cui all', paragrafo 1, ed esamini la possibilità di inserire una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno per un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano, tramite lo scambio di informazioni supplementari, in conformità delle disposizioni seguenti: a) lo Stato membro che ha adottato la decisione di cui all', paragrafo 1, informa lo Stato membro di rilascio in merito alla decisione; b) le informazioni scambiate ai sensi della lettera a) del presente articolo contengono dettagli sufficienti sui motivi alla base della decisione di cui all', paragrafo 1; c) sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro che ha adottato la decisione di cui all', paragrafo 1, lo Stato membro di rilascio valuta se vi siano motivi per revocare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata; d) al momento di adottare la decisione pertinente, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro che ha adottato la decisione di cui all', paragrafo 1, e prende in considerazione, in conformità della legislazione nazionale, ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri; e) entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di consultazione, lo Stato membro di rilascio comunica la sua decisione allo Stato membro che ha adottato la decisione di cui all', paragrafo 1, o, se non è stato possibile adottare una decisione entro tale termine da parte dello stato di rilascio, gli rivolge una richiesta motivata di prorogare eccezionalmente i termini di risposta per un massimo di altri 12 giorni di calendario; f) qualora lo Stato membro di rilascio comunichi allo Stato membro che ha adottato la decisione di cui all', paragrafo 1, di mantenere il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro che ha adottato la decisione non inserisce la segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno.
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