Art. 24

Condizioni per inserire la segnalazione ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno

In vigore dal 28 nov 2018
Condizioni per inserire la segnalazione ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno 1.   Gli Stati membri inseriscono una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) lo Stato membro ha concluso, alla luce di una valutazione individuale comprendente anche una valutazione delle circostanze personali del cittadino di paese terzo interessato e delle conseguenze di un respingimento e di un rifiuto di soggiorno, che la presenza di tale cittadino di paese terzo interessato nel proprio territorio costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale e, pertanto, ha adottato una decisione giudiziaria o amministrativa in conformità della normativa nazionale ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno e ha emesso una segnalazione nazionale per gli stessi fini, oppure b) lo Stato membro ha emesso un divieto d'ingresso secondo procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE nei confronti di un cittadino di paese terzo. 2.   Le situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si verificano quando: a) il cittadino di paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno; b) esistono fondati motivi per ritenere che il cittadino di paese terzo abbia commesso un reato grave, compreso un reato di terrorismo, o esistono indizi concreti della sua intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro; oppure c) il cittadino di paese terzo ha eluso o tentato di eludere la normativa dell'Unione o nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri. 3.   Lo Stato membro segnalante provvede a che la segnalazione abbia effetto nel SIS non appena il cittadino di paese terzo interessato lascia il territorio degli Stati membri o non appena possibile qualora lo Stato membro segnalante riceva chiare indicazioni del fatto che il cittadino di paese terzo ha lasciato il territorio degli Stati membri al fine di impedire il reingresso di tale cittadino di paese terzo. 4.   Le persone nei cui confronti sia stata emessa una decisione di respingimento e di rifiuto di soggiorno, come indicato al paragrafo 1, hanno il diritto di proporre ricorso. Tali ricorsi sono disciplinati conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale, i quali forniscono un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1861:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo