Art. 25

Condizioni per l'inserimento della segnalazione di cittadini di paesi terzi oggetto di provvedimenti restrittivi

In vigore dal 28 nov 2018
Condizioni per l'inserimento della segnalazione di cittadini di paesi terzi oggetto di provvedimenti restrittivi 1.   Le segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento restrittivo diretto a impedirne l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri, disposto in conformità di atti giuridici adottati dal Consiglio, compresi i provvedimenti esecutivi di un divieto di viaggio emanato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sono inserite nel SIS, nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni relative alla qualità dei dati, ai fini del respingimento e rifiuto di soggiorno. 2.   Le segnalazioni sono inserite, aggiornate e cancellate dall'autorità competente dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea al momento dell'adozione della misura. Se detto Stato membro non ha accesso al SIS o alle segnalazioni inserite a norma del presente regolamento, la competenza spetta allo Stato membro che esercita la presidenza successiva e che ha accesso al SIS e alle segnalazioni inserite in conformità del presente regolamento. Gli Stati membri predispongono le procedure necessarie per inserire, aggiornare e cancellare tali segnalazioni.
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