Art. 23
Compatibilità delle segnalazioni
In vigore dal 28 nov 2018
Compatibilità delle segnalazioni
1. Prima di inserire una segnalazione, uno Stato membro verifica se la persona interessata sia già stata segnalata nel SIS. A tal fine, è effettuata anche una verifica con i dati dattiloscopici, se tali dati sono disponibili.
2. Per una stessa persona deve essere inserita nel SIS una sola segnalazione per Stato membro. Se necessario, possono essere inserite nuove segnalazioni sulla stessa persona da altri Stati membri, conformemente al paragrafo 3.
3. Quando una persona è già stata segnalata nel SIS, uno Stato membro che desideri inserire una nuova segnalazione verifica che non esista alcuna incompatibilità tra le segnalazioni. Se non vi è alcuna incompatibilità, lo Stato membro può inserire la nuova segnalazione. Se le segnalazioni sono incompatibili, gli uffici SIRENE degli Stati membri interessati si consultano tramite lo scambio di informazioni supplementari al fine di raggiungere un accordo. Le norme sulla compatibilità delle segnalazioni sono stabilite nel manuale SIRENE. Per motivi di interesse nazionale essenziale è possibile derogare alle norme sulla compatibilità previa consultazione tra gli Stati membri.
4. In caso di riscontri positivi (hit) su segnalazioni multiple di una stessa persona, lo Stato membro di esecuzione si conforma alle norme in materia di priorità delle segnalazioni previste nel manuale SIRENE.
Nel caso in cui una persona sia oggetto di segnalazioni multiple inserite da diversi Stati membri, le segnalazioni per l'arresto inserite conformemente all' del regolamento (UE) 2018/1862 sono eseguite in via prioritaria a norma dell' di detto regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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