Art. 26

Condizioni per l'inserimento della segnalazione di cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto di libera circolazione nell'Unione

In vigore dal 28 nov 2018
Condizioni per l'inserimento della segnalazione di cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto di libera circolazione nell'Unione 1.   La segnalazione di un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione nell'Unione ai sensi della direttiva 2004/38/CE o di un accordo tra l'Unione o l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e un paese terzo, dall'altro, è conforme alle norme adottate in attuazione di detta direttiva o dell'accordo. 2.   In caso di riscontro positivo (hit) su una segnalazione inserita ai sensi dell' relativa a un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione nell'Unione, lo Stato membro di esecuzione consulta immediatamente lo Stato membro segnalante, tramite scambio di informazioni supplementari, al fine di decidere senza indugio l'azione da intraprendere.
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