Art. 29
Consultazione a posteriori dopo l'inserimento di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno
In vigore dal 28 nov 2018
Consultazione a posteriori dopo l'inserimento di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno
Qualora risulti che uno Stato membro abbia inserito una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno per un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano, tramite lo scambio di informazioni supplementari, in conformità delle disposizioni seguenti:
a)
lo Stato membro segnalante informa lo Stato membro di rilascio in merito alla segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno;
b)
le informazioni scambiate di cui alla lettera a) includono dettagli sufficienti sui motivi alla base della segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno;
c)
lo Stato membro di rilascio valuta, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro segnalante, se vi siano motivi per revocare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata;
d)
al momento di adottare la decisione, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro segnalante e prende in considerazione, in conformità della legislazione nazionale, ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri;
e)
entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di consultazione, lo Stato membro di rilascio comunica allo Stato membro segnalante la sua decisione o, se non è stato possibile per lo Stato membro di rilascio adottare una decisione entro tale termine, gli rivolge una richiesta motivata di proroga dei termini di risposta; i termini possono essere eccezionalmente prorogati per un massimo di altri 12 giorni di calendario;
f)
qualora lo Stato membro di rilascio comunichi allo Stato membro segnalante di mantenere il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro segnalante cancella immediatamente la segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno.
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