Art. 20

Categorie di dati

In vigore dal 28 nov 2018
Categorie di dati 1.   Fatti salvi l', paragrafo 1, o le disposizioni del presente regolamento che prevedono la memorizzazione di dati complementari, il SIS contiene esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuno Stato membro che sono necessari ai fini previsti dagli . 2.   Le segnalazioni nel SIS che includono informazioni su persone contengono esclusivamente i seguenti dati: a) cognomi; b) nomi; c) nomi e cognomi alla nascita; d) nomi e cognomi precedenti e alias; e) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili; f) luogo di nascita; g) data di nascita; h) genere; i) ogni cittadinanza posseduta; j) l'indicazione che la persona: i) è armata; ii) è violenta; iii) è fuggita o evasa; iv) è a rischio suicidio; v) pone una minaccia per la salute pubblica; oppure vi) è coinvolta in un'attività di cui agli articoli da 3 a 14 della direttiva (UE) 2017/541; k) ragione della segnalazione; l) l'autorità autrice della segnalazione; m) il riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione; n) l'azione da intraprendere in caso di riscontro positivo (hit); o) connessioni con altre segnalazioni a norma dell'; p) l'indicazione del fatto che la persona interessata è un familiare di un cittadino dell'Unione o di un'altra persona beneficiaria del diritto di libera circolazione a di cui all' q) l'indicazione del fatto che la decisione di respingimento e del rifiuto di soggiorno si fonda su uno degli elementi seguenti: i) precedente condanna di cui all', paragrafo 2, lettera a); ii) grave minaccia per la sicurezza di cui all', paragrafo 2, lettera b); iii) elusione della normativa dell'Unione o nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno di cui all', paragrafo 2, lettera c); iv) divieto d'ingresso di cui all', paragrafo 1, lettera b); oppure v) provvedimento restrittivo di cui all'; r) tipo di reato; s) categoria dei documenti di identificazione; t) paese di rilascio dei documenti di identificazione; u) numero dei documenti di identificazione; v) data di rilascio dei documenti di identificazione; w) fotografie e immagini del volto; x) dati dattiloscopici; y) copia, possibilmente a colori, dei documenti di identificazione. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le norme comuni di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   Le norme tecniche sono simili per le interrogazioni nel CS-SIS, nelle copie nazionali o condivise, e nelle copie tecniche di cui all', paragrafo 2. Tali norme devono essere basate su norme comuni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1861:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo