Art. 41

Trattamento dei dati del SIS

In vigore dal 28 nov 2018
Trattamento dei dati del SIS 1.   Gli Stati membri possono solo trattare i dati di cui all' ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno nel loro territorio. 2.   I dati sono duplicati soltanto per fini tecnici, sempreché tale duplicazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle autorità competenti di cui all'. Il presente regolamento si applicano a tali copie. Gli Stati membri non copiano i dati della segnalazione o i dati complementari inseriti da un altro Stato membro nel proprio N.SIS o nel CS-SIS. 3.   Le copie tecniche di cui al paragrafo 2 che portano alla creazione di banche dati off-line possono essere conservate per un periodo non superiore a 48 ore. Nonostante il disposto del primo comma, non sono permesse copie tecniche che portino alla creazione di banche dati off-line ad uso delle autorità preposte al rilascio dei visti, fatta eccezione per le copie destinate ad essere usate esclusivamente in caso di emergenza in seguito all'indisponibilità della rete per oltre 24 ore. Gli Stati membri tengono un inventario aggiornato di tali copie, lo rendono accessibile alle rispettive autorità di controllo e assicurano che il presente regolamento, in particolare l', sia applicato a tali copie. 4.   L'accesso ai dati del SIS da parte delle autorità competenti nazionali di cui all' è autorizzato esclusivamente nei limiti delle loro competenze e riservato solamente al personale debitamente autorizzato. 5.   Ogni trattamento delle informazioni del SIS dagli Stati membri per finalità diverse da quelle per le quali vi sono state inserite deve essere connesso a un caso specifico e giustificato dalla necessità di prevenire una minaccia grave e imminente per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, da fondati motivi di sicurezza nazionale o ai fini della prevenzione di un reato grave. A tale scopo è necessario ottenere l'autorizzazione preventiva dello Stato membro segnalante. 6.   I dati riguardanti documenti su persone inseriti nel SIS a norma dell', paragrafo 2, lettere k) e l), del regolamento (UE) 2018/1862 possono essere usati dalle autorità competenti di cui all', paragrafo 1, lettera f), conformemente alla legislazione di ciascuno Stato membro. 7.   Qualsiasi uso dei dati del SIS non conforme ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo è considerato un abuso ai sensi della legislazione di ciascuno Stato membro ed è soggetto a sanzioni in conformità dell'. 8.   Ciascuno Stato membro invia all'eu-LISA l'elenco delle proprie autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati nel SIS a norma del presente regolamento e le eventuali modifiche apportate all'elenco. L'elenco indica, per ciascuna autorità, i dati che essa può consultare e per quali finalità. L'eu-LISA provvede affinché l'elenco sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annualmente. L'eu-LISA mantiene sul proprio sito web un elenco sempre aggiornato contenente le modifiche trasmesse dagli Stati membri tra una pubblicazione annuale e l'altra. 9.   Nella misura in cui il diritto dell'Unione non preveda specifiche disposizioni, la legislazione di ciascuno Stato membro si applica ai dati nel rispettivo N.SIS.
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