Art. 42
Dati SIS e archivi nazionali
In vigore dal 28 nov 2018
Dati SIS e archivi nazionali
1. L', paragrafo 2, non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nel proprio archivio nazionale i dati SIS in collegamento con i quali è stata svolta un'azione nel suo territorio. Tali dati sono conservati negli archivi nazionali per un periodo massimo di tre anni, a meno che disposizioni specifiche di diritto nazionale prevedano un periodo di conservazione più lungo.
2. L', paragrafo 2, non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nel proprio archivio nazionale i dati contenuti in una segnalazione particolare inserita nel SIS da quello stesso Stato membro.
Storico versioni
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