Art. 44
Qualità dei dati trattati nel SIS
In vigore dal 28 nov 2018
Qualità dei dati trattati nel SIS
1. Lo Stato membro segnalante è responsabile dell'esattezza e dell'attualità dei dati e della liceità del loro inserimento e della loro conservazione nel SIS.
2. Qualora uno Stato membro segnalante riceva pertinenti dati complementari o modificati di cui all', paragrafo 2, esso completa o modifica senza indugio la segnalazione.
3. Solo lo Stato membro segnalante è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito nel SIS.
4. Qualora uno Stato membro diverso dallo Stato membro segnalante disponga di pertinenti dati complementari o modificati di cui all', paragrafo 2, esso li trasmette senza indugio, tramite lo scambio di informazioni supplementari, allo Stato membro segnalante per consentirgli di completare o modificare la segnalazione. I dati sono trasmessi solo se l'identità del cittadino di paese terzo è accertata.
5. Se uno Stato membro diverso dallo Stato membro segnalante è in possesso di elementi che dimostrano che detti dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa al più presto, tramite lo scambio di informazioni supplementari ed entro due giorni lavorativi dacché è in possesso di detti elementi, lo Stato membro segnalante. Lo Stato membro segnalante verifica l'informazione e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio i dati in questione.
6. Se, entro due mesi dal momento in cui sono emersi gli elementi ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo gli Stati membri non giungono a un accordo, lo Stato membro che non ha inserito la segnalazione sottopone la questione alle autorità di controllo interessate e al Garante europeo della protezione dei dati affinché prendano una decisione mediante la cooperazione in conformità dell'.
7. Gli Stati membri si scambiano informazioni supplementari nei casi in cui una persona presenti un ricorso nel quale faccia valere di non essere la persona oggetto della segnalazione. Se dalla verifica risulta che la persona oggetto della segnalazione è una persona distinta dal ricorrente, il ricorrente è informato delle disposizioni dell' e del suo diritto di ricorso di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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