Art. 54
Mezzi di impugnazione
In vigore dal 28 nov 2018
Mezzi di impugnazione
1. Fatte salve le disposizioni sui mezzi di impugnazione del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680, chiunque può adire qualsiasi autorità competente, tra cui un organo giurisdizionale, in base alla legislazione di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare, cancellare, ottenere informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente a una segnalazione che lo riguarda.
2. Gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive emesse dai giudici o dalle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatto salvo l'.
3. Gli Stati membri presentano relazioni annuali al comitato europeo per la protezione dei dati su:
a)
il numero di richieste di accesso presentate al titolare del trattamento e il numero di casi in cui è stato accordato l'accesso ai dati;
b)
il numero di richieste di accesso presentate all'autorità di controllo e il numero di casi in cui è stato accordato l'accesso ai dati;
c)
il numero di richieste di rettifica di dati inesatti e di cancellazione dei dati archiviati illecitamente che sono state presentate al titolare del trattamento e il numero di casi in cui i dati sono stati rettificati o cancellati;
d)
il numero di richieste di rettifica di dati inesatti e di cancellazioni di dati archiviati illecitamente che sono state presentate all'autorità di controllo;
e)
il numero di procedimenti giudiziari avviati;
f)
il numero di cause in cui il giudice ha statuito a favore del ricorrente;
g)
eventuali osservazioni sui casi di riconoscimento reciproco delle decisioni definitive emesse da giudici o autorità di altri Stati membri in merito a segnalazioni inserite dallo Stato membro segnalante.
Un modello per le relazioni di cui al presente paragrafo è elaborato dalla Commissione.
4. Le relazioni degli Stati membri sono incluse nella relazione congiunta di cui all', paragrafo 4.
Storico versioni
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