Art. 52
Diritto d'informazione
In vigore dal 28 nov 2018
Diritto d'informazione
1. I cittadini di paesi terzi oggetto di una segnalazione nel SIS sono di ciò informati a norma degli del regolamento (UE) 2016/679 o degli della direttiva (UE) 2016/680. L'informazione è fornita per iscritto insieme a una copia della decisione nazionale che ha dato origine alla segnalazione di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, o a un riferimento a detta decisione.
2. L'informazione non è fornita laddove la legislazione nazionale consenta che il diritto di informazione sia limitato, in particolare per salvaguardare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento di reati.
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