Art. 56

Controllo dell'eu-LISA

In vigore dal 28 nov 2018
Controllo dell'eu-LISA 1.   Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare le attività di trattamento dei dati personali da parte dell'eu-LISA e di assicurare che tali attività siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano di conseguenza i compiti e le competenze di cui agli del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   Il Garante europeo della protezione dei dati svolge un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'eu-LISA, conformemente alle norme di revisione internazionali, almeno ogni quattro anni. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all'eu-LISA, alla Commissione e alle autorità di controllo. L'eu-LISA ha l'opportunità di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione della relazione.
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