Art. 47
Dati complementari per trattare i casi di usurpazione di identità
In vigore dal 28 nov 2018
Dati complementari per trattare i casi di usurpazione di identità
1. Quando sono possibili confusioni fra la persona oggetto di una segnalazione e una persona la cui identità è stata usurpata, lo Stato membro segnalante aggiunge alla segnalazione, con il consenso esplicito della persona la cui identità è stata usurpata, dati che la riguardano per evitare le conseguenze negative di un errore di identificazione. La persona la cui identità sia stata usurpata ha il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei dati personali aggiunti.
2. I dati relativi alla vittima dell'usurpazione di identità sono usati soltanto ai seguenti fini:
a)
consentire all'autorità competente di distinguere la persona la cui identità è stata usurpata dalla persona oggetto della segnalazione; e
b)
permettere alla persona la cui identità è stata usurpata di dimostrare la propria identità e di stabilire di essere stata vittima di un'usurpazione di identità.
3. Ai fini del presente articolo, e previo consenso esplicito della persona la cui identità è stata usurpata per ogni categoria di dati, possono essere inseriti e successivamente trattati nel SIS soltanto i seguenti dati personali della persona la cui identità è stata usurpata:
a)
cognomi;
b)
nomi;
c)
nomi e cognomi alla nascita;
d)
nomi e cognomi precedenti e alias, eventualmente registrati a parte;
e)
segni fisici particolari, oggettivi e inalterabili;
f)
luogo di nascita;
g)
data di nascita;
h)
genere;
i)
fotografie e immagini del volto;
j)
impronte digitali, impronte palmari o entrambe;
k)
ogni cittadinanza posseduta;
l)
categoria dei documenti di identificazione;
m)
paese di rilascio dei documenti di identificazione;
n)
numero dei documenti di identificazione;
o)
data di rilascio dei documenti di identificazione;
p)
indirizzo della persona;
q)
nome del padre della persona;
r)
nome della madre della persona.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare le norme tecniche necessarie per l'inserimento e il successivo trattamento dei dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
5. I dati di cui al paragrafo 3 sono cancellati insieme con la segnalazione corrispondente o prima su richiesta dell'interessato.
6. Possono accedere ai dati di cui al paragrafo 3 soltanto le autorità che hanno diritto di accesso alla segnalazione corrispondente. Esse possono accedervi all'unico scopo di evitare errori di identificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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