Art. 49
Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari
In vigore dal 28 nov 2018
Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari
1. Gli Stati membri conservano un riferimento alle decisioni che danno origine a una segnalazione presso l'ufficio SIRENE, a sostegno dello scambio di informazioni supplementari.
2. I dati personali archiviati dall'ufficio SIRENE in seguito allo scambio di informazioni sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso cancellati entro un anno dalla cancellazione dal SIS della relativa segnalazione.
3. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto dello Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi a una determinata segnalazione da esso effettuata o a una segnalazione in collegamento con la quale è stata intrapresa un'azione nel suo territorio. Il periodo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è disciplinato dalla legislazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1861:oj#art-49