Art. 43
Informazione in caso di mancata esecuzione di una segnalazione
In vigore dal 28 nov 2018
Informazione in caso di mancata esecuzione di una segnalazione
Se l'azione richiesta non può essere eseguita, lo Stato membro che ha richiesto l'intervento ne informa senza indugio lo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari.
Storico versioni
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