Art. 40
Cancellazione delle segnalazioni
In vigore dal 28 nov 2018
Cancellazione delle segnalazioni
1. La segnalazione riguardante il respingimento e rifiuto di soggiorno ai sensi dell' è cancellata:
a)
allorché la decisione su cui si basava è stata revocata o annullata dall'autorità competente, oppure
b)
ove applicabile, in esito alla procedura di consultazione prevista dall' e dall'.
2. La segnalazione di un cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento restrittivo diretto a impedirne l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri è cancellata quando prende fine, è sospeso o è annullato il provvedimento restrittivo.
3. La segnalazione relativa alla persona che acquista la cittadinanza di uno Stato membro o di uno Stato i cui cittadini beneficiano del diritto di libera circolazione in virtù del diritto dell'Unione è cancellata non appena lo Stato membro segnalante viene a conoscenza o viene informato a norma dell' di tale acquisto.
4. Le segnalazioni sono cancellate alla loro scadenza ai sensi dell'.
Storico versioni
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