Art. 39

Periodo di riesame delle segnalazioni

In vigore dal 28 nov 2018
Periodo di riesame delle segnalazioni 1.   Le segnalazioni sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare le finalità per le quali sono state inserite. 2.   Lo Stato membro segnalante riesamina la necessità di conservare una segnalazione entro tre anni dal suo inserimento nel SIS. Tuttavia se la decisione nazionale su cui si basa la segnalazione prevede un periodo di validità superiore a tre anni, la segnalazione è riesaminata entro cinque anni. 3.   Ciascuno Stato membro fissa, se del caso, tempi di riesame più brevi conformemente alla legislazione nazionale. 4.   Nel periodo di riesame lo Stato membro segnalante può decidere, a seguito di una valutazione individuale globale che è registrata, di mantenere la segnalazione per un periodo più lungo del periodo di riesame, ove ciò sia necessario e proporzionato alle finalità per le quali la segnalazione stessa era stata inserita. In tal caso il paragrafo 2 si applica anche a tale proroga. Ogni proroga è comunicata al CS-SIS. 5.   Le segnalazioni sono cancellate automaticamente allo scadere del periodo di riesame di cui al paragrafo 2, salvo qualora lo Stato membro segnalante abbia informato il CS-SIS della proroga a norma del paragrafo 4. Il CS-SIS segnala automaticamente agli Stati membri, con quattro mesi d'anticipo, la prevista cancellazione di dati dal sistema. 6.   Gli Stati membri redigono statistiche sul numero di segnalazioni il cui periodo di conservazione è stato prorogato a norma del paragrafo 4 del presente articolo e le trasmettono, su richiesta, alle autorità di controllo di cui all'. 7.   Non appena risulti chiaro all' ufficio SIRENE che una segnalazione ha conseguito il suo obiettivo e deve pertanto essere cancellata, l'ufficio SIRENE ne informa immediatamente l'autorità autrice della segnalazione. L'autorità dispone di 15 giorni di calendario dal ricevimento di tale comunicazione per rispondere che la segnalazione è stata o sarà cancellata, oppure indica i motivi della conservazione della segnalazione. In caso di mancata ricezione di una risposta alla scadenza del periodo di 15 giorni, l'ufficio SIRENE provvede affinché la segnalazione sia cancellata. Laddove consentito dalla legislazione nazionale, la segnalazione è cancellata dall'ufficio SIRENE. Gli uffici SIRENE segnalano alla rispettiva autorità di controllo i problemi ricorrenti incontrati nell'attività svolta ai sensi del presente paragrafo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1861:oj#art-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo