Art. 10

Sicurezza – Stati membri

In vigore dal 28 nov 2018
Sicurezza – Stati membri 1.   Ciascuno Stato membro, in relazione al proprio N.SIS, adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro al fine di: a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche; b) impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento dei dati personali (controllo all'ingresso delle installazioni); c) impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati); d) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione); e) impedire che persone non autorizzate usino sistemi automatizzati di trattamento dei dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti); f) impedire che i dati siano trattati nel SIS senza autorizzazione e che i dati trattati nel SIS siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati); g) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di trattamento dei dati possano accedere solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso attraverso identificatori di utente individuali e unici ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati); h) assicurare che tutte le autorità con diritto di accesso al SIS o alle installazioni di trattamento dei dati creino profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità di controllo di cui all', paragrafo 1, a richiesta di queste (profili del personale); i) garantire la possibilità di verificare e accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione); j) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di trattamento dei dati, il momento dell'inserimento, la persona che lo ha effettuato e la finalità dello stesso (controllo dell'inserimento); k) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto del trasferimento di dati personali nonché del trasporto di supporti di dati essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto); l) monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al monitoraggio interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo); m) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati (ripristino); e n) garantire che il SIS esegua le sue funzioni correttamente, che gli errori siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali conservati nel SIS non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (integrità). 2.   Gli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza del trattamento e degli scambi di informazioni supplementari, fra l'altro garantendo la sicurezza dei locali degli uffici SIRENE. 3.   Gli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda la sicurezza del trattamento dei dati SIS da parte delle autorità di cui all'. 4.   Le misure descritte nei paragrafi 1, 2 e 3 possono rientrare in un approccio alla sicurezza e in un piano di sicurezza generici a livello nazionale comprendenti molteplici sistemi informatici. In tali casi, i requisiti di cui al presente articolo e la relativa applicabilità al SIS sono chiaramente identificabili in tale piano e garantiti dallo stesso.
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