Art. 11
Riservatezza – Stati membri
In vigore dal 28 nov 2018
Riservatezza – Stati membri
1. Ogni Stato membro applica le proprie norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS e con le informazioni supplementari, conformemente alla propria legislazione nazionale. Tale obbligo vincola detti soggetti e organismi anche dopo che hanno rispettivamente lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.
2. Se uno Stato membro collabora con contraenti esterni per un qualsiasi compito relativo al SIS, esso monitora attentamente le attività del contraente per garantire il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, in particolare la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati.
3. La gestione operativa dell'N.SIS o delle copie tecniche non può essere affidata a imprese o organizzazioni private.
Storico versioni
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