Art. 18
Tenuta dei registri a livello centrale
In vigore dal 28 nov 2018
Tenuta dei registri a livello centrale
1. L'eu-LISA provvede affinché ogni accesso a dati personali e ogni scambio dei medesimi nell'ambito del CS-SIS siano registrati ai fini di cui all', paragrafo 1.
2. I registri riportano, in particolare, la cronistoria della segnalazione, la data e l'ora dell'attività di trattamento dei dati, i dati usati per effettuare un'interrogazione, un riferimento ai dati trattati e gli identificatori di utente individuali e unici dell'autorità competente che effettua il trattamento dei dati.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se l'interrogazione è effettuata con dati dattiloscopici o un'immagine del volto in conformità dell', i registri riportano il tipo di dati usati per effettuare l'interrogazione anziché i dati effettivi.
4. I registri sono utilizzati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati tre anni dopo la loro creazione. I registri contenenti la cronistoria delle segnalazioni sono cancellati tre anni dopo la cancellazione delle segnalazioni.
5. I registri possono essere tenuti più a lungo del termine di cui al paragrafo 4 se necessari per procedure di controllo già in corso.
6. Ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento del CS-SIS nonché l'integrità e la sicurezza dei dati, l'eu-LISA ha accesso a tali registri nei limiti delle sue competenze.
Il Garante europeo della protezione dei dati ha accesso a tali registri, nei limiti delle sue competenze e su sua richiesta, ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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