Art. 36
Principi generali
In vigore dal 14 mar 2018
Principi generali
Le autorità competenti valutano la conformità dell'ente ai requisiti relativi all'effetto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio all'interno del metodo AMA, di cui all'articolo 322, paragrafo 2, lettera e), seconda frase, e all'articolo 323 del regolamento (UE) n. 575/2013, confermando almeno quanto segue:
a)
il fornitore dell'assicurazione soddisfa i requisiti in materia di autorizzazione di cui all'articolo 323, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell';
b)
l'assicurazione è fornita da un soggetto terzo, come previsto all'articolo 323, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell';
c)
l'ente evita duplicazioni nel computo delle tecniche di attenuazione del rischio, come previsto all'articolo 322, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell';
d)
il calcolo dell'attenuazione del rischio tiene adeguatamente conto della copertura assicurativa, come previsto all'articolo 323, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e lo schema per il riconoscimento dell'assicurazione è ben fondato e documentato, come previsto all'articolo 323, paragrafo 3, lettera f), del medesimo regolamento, compreso quanto segue:
i)
la copertura assicurativa corrisponde al profilo di rischio operativo dell'ente in conformità dell';
ii)
l'ente utilizza un calcolo sofisticato dell'attenuazione del rischio in conformità dell';
iii)
il calcolo dell'attenuazione del rischio è tempestivamente allineato al profilo di rischio operativo dell'ente in conformità dell';
e)
la metodologia dell'ente per il riconoscimento dell'assicurazione integra tutti gli elementi pertinenti mediante l'applicazione di coefficienti di sconto o di scarto all'ammontare dell'assicurazione riconosciuto, come previsto all'articolo 323, paragrafo 3, lettere a) e b), nonché all'articolo 323, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell';
f)
l'ente dimostra il conseguimento di un significativo effetto di attenuazione del rischio grazie all'introduzione di altri meccanismi di trasferimento del rischio, come previsto all'articolo 323, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell'.
Storico versioni
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