Art. 37

Equivalenza dell'autorizzazione del fornitore dell'assicurazione

In vigore dal 14 mar 2018
Equivalenza dell'autorizzazione del fornitore dell'assicurazione Ai fini della valutazione dei requisiti in materia di autorizzazione del fornitore dell'assicurazione di cui all', lettera a), le autorità competenti ritengono che un'impresa autorizzata in un paese terzo soddisfi i requisiti in materia di autorizzazione se tale impresa soddisfa requisiti prudenziali che sono equivalenti a quelli applicati nell'Unione, compresi i requisiti di cui all'articolo 323 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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