Art. 35

Coerenza del sistema di misurazione del rischio operativo

In vigore dal 14 mar 2018
Coerenza del sistema di misurazione del rischio operativo Le autorità competenti valutano le norme dell'ente relative alla coerenza intrinseca del sistema di misurazione del rischio operativo di cui all'articolo 322, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, confermando almeno quanto segue: a) il meccanismo di allocazione del capitale dell'ente è coerente con il profilo di rischio dell'ente e con l'impianto generale del sistema di misurazione del rischio operativo; b) l'allocazione dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA tiene conto delle potenziali differenze intrinseche in termini di rischio e qualità della gestione dei rischi operativi e del controllo interno tra le parti del gruppo alle quali sono allocati i requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA; c) non sono osservabili impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività; d) l'allocazione dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA, partendo dal livello consolidato di gruppo e scendendo verso le parti del gruppo coinvolte nel sistema di misurazione del rischio operativo, si fonda su metodologie solide e, per quanto più possibile, sensibili al rischio.
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Coerenza del sistema di misurazione del rischio operativo (Art. 35 Regolamento (UE) 2018/959) — Testo vigente | Portale Normativo