Art. 33

Perdite attese

In vigore dal 14 mar 2018
Perdite attese Le autorità competenti valutano le norme dell'ente relative alle perdite attese di cui all'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, confermando che, se l'ente calcola i requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA solo in relazione alle perdite inattese, esso soddisfa almeno i seguenti requisiti: a) la metodologia dell'ente per la stima delle perdite attese è coerente con il sistema di misurazione del rischio operativo per la stima dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA che comprende sia le perdite attese che quelle inattese e il processo di stima delle perdite attese è condotto per categoria di rischio operativo ed è coerente nel tempo; b) l'ente definisce la perdita attesa utilizzando statistiche che sono meno influenzate dalle perdite estreme, tra cui la mediana e la media troncata, soprattutto nel caso di dati con coda media o pesante; c) la compensazione massima per le perdite attese applicata dall'ente si limita al totale delle perdite attese e la compensazione massima per le perdite attese in ciascuna categoria di rischio operativo si limita alla pertinente perdita attesa calcolata secondo il sistema di misurazione del rischio operativo dell'ente applicato a detta categoria; d) l'ammontare delle compensazioni previste dall'ente per le perdite attese in ciascuna categoria di rischio operativo può sostituire il capitale o è altrimenti disponibile per coprire le perdite attese con un grado di certezza elevato per un periodo di un anno; e) se la compensazione non è costituita da accantonamenti, l'ente limita la disponibilità della compensazione a quelle operazioni con perdite altamente prevedibili, stabili e abituali; f) l'ente non usa riserve specifiche costituite per eventi di perdita da rischio operativo eccezionali che si sono già verificati come compensazione di perdite attese; g) l'ente documenta chiaramente in che modo la perdita attesa è misurata e presa in considerazione, indicando come le eventuali compensazioni delle perdite attese soddisfino le condizioni di cui alle lettere da a) a f).
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Perdite attese (Art. 33 Regolamento (UE) 2018/959) — Testo vigente | Portale Normativo