Art. 32
Determinazione delle distribuzioni aggregate delle perdite e delle misure di rischio
In vigore dal 14 mar 2018
Determinazione delle distribuzioni aggregate delle perdite e delle misure di rischio
Al fine di verificare che l'ente determini in modo idoneo le distribuzioni aggregate delle perdite e le misure di rischio, come previsto all', lettera e), le autorità competenti confermano almeno quanto segue:
a)
le tecniche elaborate dall'ente a tale scopo garantiscono idonei livelli di precisione e stabilità delle misure di rischio;
b)
le misure di rischio sono integrate da informazioni sul loro livello di accuratezza;
c)
a prescindere dalle tecniche utilizzate per aggregare le distribuzioni di frequenza e di impatto delle perdite, tra cui le simulazioni Monte Carlo, i metodi connessi alla trasformata di Fourier, l'algoritmo di Panjer e le approssimazioni di tipo Single Loss, l'ente adotta criteri che attenuano gli errori connessi al campione e gli errori numerici e fornisce una misura dell'entità di tali errori;
d)
se vengono usate simulazioni Monte Carlo, il numero di fasi da eseguire è coerente con la forma delle distribuzioni e con il livello di confidenza da raggiungere;
e)
se la distribuzione delle perdite presenta code pesanti ed è misurata a un livello di confidenza elevato, il numero di passi è sufficientemente grande da ridurre la variabilità del campionamento a un livello accettabile;
f)
nel caso si utilizzi la trasformata di Fourier o altri metodi numerici, sono attentamente esaminate le questioni relative alla stabilità dell'algoritmo e alla propagazione dell'errore;
g)
la misura del rischio dell'ente generata dal sistema di misurazione del rischio operativo rispetta il principio di monotonicità del rischio, che si traduce in requisiti di fondi propri più elevati all'aumentare del profilo di rischio sottostante e in requisiti di fondi propri più bassi al diminuire del profilo di rischio sottostante;
h)
la misura del rischio dell'ente generata dal sistema di misurazione del rischio operativo è realistica da un punto di vista gestionale ed economico e l'ente applica inoltre tecniche adeguate per evitare di porre un tetto alla perdita singola massima, a meno che non fornisca una chiara motivazione oggettiva per l'esistenza di un limite superiore, nonché per evitare di implicare la non esistenza del primo momento statistico della distribuzione;
i)
l'ente valuta esplicitamente la robustezza dei risultati del sistema di misurazione del rischio operativo mediante idonee analisi di sensibilità sui dati di input o sui parametri del sistema.
Storico versioni
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