Art. 39

Duplicazioni nel computo delle tecniche di attenuazione del rischio

In vigore dal 14 mar 2018
Duplicazioni nel computo delle tecniche di attenuazione del rischio Al fine di verificare che la copertura assicurativa ai fini dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA eviti duplicazioni nel computo delle tecniche di attenuazione del rischio, come previsto all', lettera c), le autorità competenti confermano che l'ente ha adottato misure ragionevoli per assicurare che né l'ente, né alcun altro dei soggetti inclusi nel consolidamento stia consapevolmente riassicurando contratti che coprono eventi di rischio operativo che sono oggetto del contratto di assicurazione iniziale stipulato dall'ente.
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